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Produttore apparente e responsabilità da prodotto difettoso: il punto della Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione n. 32673, pubblicata il 15 dicembre 2025, affronta un tema centrale e di grande attualità nella disciplina della responsabilità da prodotto difettoso: l’individuazione del soggetto responsabile nei confronti del consumatore in presenza di una filiera produttiva complessa e di una sovrapposizione tra produttore e distributore.

Il caso offre l’occasione per tornare sulla figura del produttore apparente, istituto di particolare rilievo in un mercato caratterizzato da marchi globali e gruppi societari articolati, nel quale l’identità del produttore effettivo può risultare opaca per il consumatore finale.


La responsabilità da prodotto difettoso nella giurisprudenza recente

La vicenda trae origine da un grave sinistro stradale nel quale l’airbag di un’autovettura Ford non si era attivato, aggravando le conseguenze lesive subite dal conducente. Il danneggiato agiva quindi in giudizio nei confronti di Ford Italia S.p.A., qualificandola come produttrice del veicolo e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Ford Italia contestava tale qualificazione, sostenendo che il produttore effettivo fosse un diverso soggetto appartenente al medesimo gruppo industriale, ossia Ford Werke AG. La società convenuta richiamava, inoltre, l’art. 4 del D.P.R. 224/1988, secondo cui il fornitore non risponde del danno qualora individui e comunichi al consumatore l’identità del produttore.


Le decisioni dei giudici di merito

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello ritenevano tuttavia responsabile Ford Italia S.p.A., muovendo da un’interpretazione estensiva dell’art. 4 del D.P.R. 224/1988. In particolare, i giudici di merito affermavano che l’onere gravante sul fornitore non si esaurirebbe nella mera indicazione dei dati identificativi del produttore, ma comprenderebbe anche la chiamata in causa di quest’ultimo, al fine di consentirne l’accertamento giudiziale e permettere l’estromissione del fornitore dal processo.

In mancanza di tale iniziativa, il fornitore sarebbe assoggettato alla medesima responsabilità del produttore, in un’ottica di rafforzamento della tutela del consumatore.


La diversa impostazione della Cassazione e la figura del produttore apparente

La Corte di Cassazione non ha confermato questa impostazione, chiarendo che l’art. 4 del D.P.R. 224/1988 non impone al fornitore un obbligo di chiamata in causa del produttore effettivo. L’art. 106 c.p.c. configura infatti la chiamata del terzo come una facoltà e non come un onere, la cui omissione comporti automaticamente la responsabilità del fornitore.

Ciò nondimeno, la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione di merito potesse essere confermata sulla base di una diversa e più solida ratio, valorizzando la figura del produttore apparente.


Cos’è il produttore apparente secondo la Cassazione

È produttore apparente colui che, pur non avendo materialmente fabbricato il prodotto, si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul bene.

Nel caso di specie, Ford Italia S.p.A. e Ford Werke AG condividono in modo evidente l’elemento distintivo “Ford”, presente sia sul veicolo sia nella denominazione sociale della società convenuta. Tale coincidenza è idonea, secondo la Corte, a generare nel consumatore medio una confusione sull’identità del produttore, inducendolo a fare affidamento sul soggetto che commercializza il bene come se fosse il produttore stesso.

In questa prospettiva, Ford Italia S.p.A. è stata ritenuta equiparabile al produttore ai fini della responsabilità da prodotto difettoso.

Il richiamo alla giurisprudenza europea e il favor consumatoris

La Corte di Cassazione richiama espressamente un proprio precedente (ord. n. 29327/2017) e la pronuncia pregiudiziale resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 19 dicembre 2024, causa C-157/23.

Secondo la Corte di Giustizia, la nozione di “persona che si presenta come produttore” di cui all’art. 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE non è limitata all’ipotesi di materiale apposizione del marchio da parte del fornitore, ma ricomprende anche il caso in cui il marchio apposto dal produttore coincida con il nome o con un elemento distintivo del fornitore stesso.

Ciò che rileva è l’effetto oggettivo sul consumatore: quando il fornitore sfrutta tale coincidenza, presentandosi sul mercato come garante della qualità del prodotto, egli suscita una fiducia analoga a quella che il consumatore riporrebbe nel produttore effettivo e deve pertanto sopportarne le conseguenze in termini di responsabilità.

Questa interpretazione risponde alla ratio della direttiva, improntata a un chiaro favor consumatoris e all’esigenza di facilitare l’individuazione del responsabile del danno.

Conclusioni

Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Ford Italia S.p.A., confermandone la responsabilità non già per la mancata chiamata in causa del produttore effettivo, bensì in quanto soggetto che, in virtù della coincidenza dei segni distintivi, si è oggettivamente presentato al consumatore come produttore del veicolo difettoso.

La sentenza assume rilievo sistematico perché ribadisce che, nella responsabilità da prodotto difettoso, l’attenzione dell’interprete deve concentrarsi sulla concreta percezione del consumatore e sull’esigenza di assicurare a quest’ultimo una tutela effettiva.

In un mercato dominato da marchi globali e da gruppi societari complessi, la figura del produttore apparente si conferma così uno strumento essenziale per impedire che l’opacità organizzativa si traduca in un arretramento delle garanzie risarcitorie a danno dei consumatori.

Domande frequenti sul produttore apparente

Chi è il produttore apparente nella responsabilità da prodotto difettoso? Il produttore apparente è il soggetto che, pur non avendo materialmente fabbricato il prodotto, si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul bene. In tali casi, ai fini della tutela del consumatore, il produttore apparente può essere equiparato al produttore effettivo.

Il fornitore è sempre responsabile come produttore apparente? No. Il fornitore risponde come produttore apparente solo quando, per effetto dell’uso del marchio, della denominazione o di altri segni distintivi, il consumatore medio è indotto a ritenere che egli sia il produttore del bene. La valutazione si fonda sulla percezione concreta del consumatore.

La Cassazione impone al fornitore di chiamare in causa il produttore? No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 4 del D.P.R. 224/1988 non impone al fornitore un obbligo di chiamata in causa del produttore effettivo. La chiamata del terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. è una facoltà e non un onere.

Quando il marchio può far sorgere la responsabilità del produttore apparente?La responsabilità può sorgere quando vi è una coincidenza tra il marchio apposto sul prodotto e la denominazione o un elemento distintivo del fornitore, tale da generare confusione nel consumatore sull’identità del produttore e da indurlo a fare affidamento sul fornitore come garante del prodotto.

Qual è il ruolo del diritto europeo nella figura del produttore apparente? La figura del produttore apparente trova fondamento nella direttiva 85/374/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò che rileva è l’effetto oggettivo sul consumatore e la fiducia che questi ripone nel soggetto che si presenta come produttore.

Perché la figura del produttore apparente tutela il consumatore? La figura del produttore apparente impedisce che la complessità delle strutture societarie e delle filiere produttive renda difficile l’individuazione del responsabile del danno, assicurando al consumatore una tutela risarcitoria effettiva.


Airbag non attivato in un’auto dopo un incidente, con simboli della giustizia a rappresentare la responsabilità del produttore apparente

 
 
 

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