Tutela del whistleblower: ritorsioni e risarcimento del danno nella sentenza del Tribunale di Bergamo
- Federico Lione

- 7 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Tutela del whistleblower e whistleblowing nella Pubblica Amministrazione
La tutela del whistleblower rappresenta oggi uno snodo centrale nel sistema di garanzie poste a presidio della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa. In tale contesto si inserisce la recente sentenza del Tribunale di Bergamo n. 951 del 6 novembre 2025, che offre un contributo di particolare rilievo all’evoluzione della giurisprudenza di merito in materia di whistleblowing nella Pubblica Amministrazione.
La pronuncia rafforza in modo significativo la protezione del soggetto segnalante, qualificando le segnalazioni come attività pienamente tutelata ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 e chiarendo che la tutela non si esaurisce nella mera invalidità degli atti ritorsivi, ma si estende anche al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal whistleblower.
Whistleblowing e ritorsioni: i fatti esaminati dal Tribunale di Bergamo
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Bergamo, una dipendente di un ente pubblico aveva effettuato segnalazioni interne e all’A.N.A.C., nonché successivamente alla Guardia di Finanza, in relazione a presunte irregolarità nella gestione di buoni pasto, indennità, permessi e fondi pubblici.
A seguito delle segnalazioni, la lavoratrice aveva subito una serie di condotte pregiudizievoli: l’avvio di due procedimenti disciplinari poi archiviati, una valutazione professionale fortemente negativa in netto contrasto con quelle eccellenti degli anni precedenti e l’assegnazione a mansioni marginali e prive di reale contenuto professionale.
Il Tribunale ha ritenuto che tali condotte integrassero misure ritorsive direttamente collegate all’attività di whistleblowing, dichiarandone la nullità e riconoscendo la piena operatività della tutela del whistleblower prevista dall’ordinamento.
Tutela del whistleblower e risarcimento del danno non patrimoniale
Un profilo di particolare interesse della decisione riguarda la risarcibilità del danno conseguente alle ritorsioni subite dal segnalante.
Il Tribunale ha escluso la prova di un danno biologico in senso stretto, ma ha riconosciuto la sussistenza di un rilevante danno morale, individuato nella sofferenza interiore, nell’isolamento e nel clima di ostilità protrattosi nel tempo nei confronti della lavoratrice.
Applicando il criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., il giudice ha liquidato il danno valorizzando la gravità e la durata delle condotte vessatorie, nonché l’incidenza delle stesse sulla dignità professionale del whistleblower.
La sentenza chiarisce inoltre che:
le ritorsioni nel whistleblowing possono assumere forme indirette e non formalizzate;
il nesso causale tra segnalazione e condotte datoriali può essere dimostrato anche mediante presunzioni e valorizzando il dato temporale;
un ambiente di lavoro degradato e mortificante integra violazione dell’art. 2087 c.c. e giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale.
Tutela del whistleblower e consolidamento della giurisprudenza
La decisione del Tribunale di Bergamo si inserisce in un orientamento volto a garantire una tutela sostanziale ed effettiva del whistleblower, superando una visione meramente formale della protezione normativa.
Il giudice afferma con chiarezza che il dipendente pubblico che segnala illeciti nell’interesse generale non può essere esposto a forme di emarginazione professionale o ritorsioni indirette e che tali condotte comportano non solo l’illegittimità degli atti adottati, ma anche un obbligo risarcitorio in capo all’amministrazione, nel rispetto dell’ordinario riparto dell’onus probandi.
Considerazioni conclusive sulla tutela del whistleblower
La sentenza n. 951/2025 del Tribunale di Bergamo rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina del whistleblowing, confermando il progressivo rafforzamento della tutela del whistleblower nel diritto interno.
La pronuncia testimonia l’affermazione di un approccio integrato che coniuga la protezione formale delle segnalazioni con la tutela sostanziale del lavoratore contro ritorsioni e discriminazioni, ponendo solide basi per futuri sviluppi interpretativi e applicativi nella disciplina italiana del whistleblowing.
FAQ – Tutela del whistleblower e whistleblowing
Cosa significa whistleblower? Il termine whistleblower indica il soggetto che, nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, segnala comportamenti illeciti o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività, nell’interesse dell’integrità dell’ente e della collettività. L’ordinamento prevede specifiche tutele per evitare che il segnalante subisca ritorsioni o discriminazioni.
Quando una segnalazione è considerata whistleblowing tutelato? La segnalazione è tutelata quando è effettuata nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione e riguarda condotte illecite, anche se non accertate in via definitiva.
Cosa si intende per ritorsioni nel whistleblowing? Le ritorsioni comprendono qualsiasi misura, anche indiretta o non formalizzata, adottata a causa della segnalazione e idonea a pregiudicare il segnalante, come demansionamenti, valutazioni negative o isolamento professionale.
Il whistleblower ha diritto al risarcimento del danno? Sì. In presenza di ritorsioni, il whistleblower può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di un danno biologico, qualora sia provata la sofferenza morale subita.
Come si prova il nesso tra segnalazione e ritorsioni? Il nesso causale può essere dimostrato anche mediante presunzioni, valorizzando elementi indiziari e il criterio temporale intercorrente tra la segnalazione e le condotte datoriali.
Per approfondire i profili di tutela del whistleblower e le possibili strategie di difesa in caso di condotte ritorsive, è possibile richiedere un confronto riservato con il nostro studio.




Commenti