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Accordo di ristrutturazione debiti MCC: la decisione del Tribunale di Ferrara su omologa e condizioni di efficacia


L’accordo di ristrutturazione debiti MCC rappresenta uno dei passaggi più delicati nella gestione della crisi d’impresa. La presenza della garanzia pubblica incide profondamente sulla sostenibilità di un piano, soprattutto quando si attiva il meccanismo del cram down e l’estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti.

Una recente sentenza del Tribunale di Ferrara ha chiarito quando l’accordo può essere omologato anche in presenza di crediti bancari assistiti da garanzia MCC e quali condizioni devono essere rispettate affinché il piano resti eseguibile.


Accordo di ristrutturazione debiti MCC: soglie di adesione e “cram down

L’accordo di ristrutturazione debiti MCC può produrre effetti verso tutti i creditori appartenenti alla medesima categoria, anche se non hanno aderito, a condizione che:

  • la categoria sia omogenea per posizione giuridica e interessi economici;

  • sia raggiunta una maggioranza qualificata pari almeno al 75% dei crediti della categoria.

Quando l’accordo nasce all’interno di un percorso di Composizione Negoziata della Crisi, la soglia si riduce al 60%, purché il ricorso per l’omologa sia depositato entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto.


Crediti bancari con garanzia MCC: una categoria autonoma

Il Tribunale di Ferrara ha individuato una categoria autonoma composta dalle banche con garanzia MCC, poiché questi creditori:

  • hanno la facoltà di escutere la garanzia indipendentemente dall’accordo;

  • risultano, quindi, disomogenei rispetto agli altri istituti di credito.

Il tema centrale deriva dal fatto che il credito privilegiato del Fondo MCC non esiste al momento dell’omologa, ma sorge solo successivamente, quando la banca garantita escute il Fondo e MCC si surroga nel credito. Questa surrogazione potenziale rischia di alterare la sostenibilità del piano e rappresenta un elemento critico per l’esecuzione dell’accordo.


La soluzione del Tribunale: omologa condizionata alla rinuncia MCC


Per evitare che la surroga del Fondo modifichi ex post la struttura dell’accordo, il Tribunale ha omologato il piano subordinandone l’efficacia a una condizione precisa: la rinuncia di MCC alla rivalsa o al regresso nei confronti della società debitrice.

Secondo i giudici:

  • la mancata approvazione formale di MCC al momento del deposito non impedisce l’omologa;

  • il benestare del garante può essere previsto come condizione sospensiva dell’accordo;

  • tale soluzione consente di preservare continuità aziendale, posti di lavoro e valore dell’impresa.


Tempistiche e requisiti per l’omologa dell’accordo

Il Tribunale ha chiarito che i requisiti per l’omologa devono sussistere al momento del deposito del ricorso, e non alla data della sentenza. Questa interpretazione garantisce continuità tra la Composizione Negoziata della Crisi e l’accordo, assicurando che la soglia ridotta al 60% resti valida solo se l’accordo è perfezionato e depositato entro i sessanta giorni dalla chiusura del percorso negoziato.


FAQ – Domande Frequenti

Cos’è un accordo di ristrutturazione debiti MCC?

È una procedura che consente di ristrutturare debiti bancari garantiti dal Fondo MCC, con possibilità di estendere l’efficacia dell’accordo anche ai creditori non aderenti.

Qual è la soglia di adesione richiesta?

Il 75% della categoria, ridotto al 60% se l’accordo deriva dalla Composizione Negoziata e viene depositato entro sessanta giorni.

Perché i creditori garantiti MCC sono una categoria autonoma?

Perché possono sempre escutere la garanzia pubblica, rendendo la loro posizione giuridica diversa rispetto ad altri istituti bancari.

È necessaria l’approvazione di MCC per l’omologa?

Non è necessaria al momento del deposito; tuttavia, l’efficacia dell’accordo può essere subordinata alla rinuncia di MCC al regresso.

Quando vengono valutati i requisiti per l’omologa?

Al momento del deposito del ricorso, non alla data della pronuncia del Tribunale.


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