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Concordato preventivo e azioni esecutive: la tutela del debitore


La funzione del concordato preventivo

Il concordato preventivo rappresenta uno strumento previsto dalla normativa concorsuale per consentire alle imprese in difficoltà di ristrutturare i propri debiti e di evitare la liquidazione giudiziale.Un aspetto centrale riguarda gli effetti che la domanda di ammissione al concordato produce nei confronti dei creditori. In particolare, si determina una sospensione delle azioni esecutive e cautelari dirette contro il patrimonio del debitore, così da garantire l’integrità dell’attivo e impedire che singole iniziative possano compromettere l’esito della procedura.

Dal vecchio articolo 168 L.F. al Codice della crisi d’impresa

In passato, il meccanismo era disciplinato dall’articolo 168 della Legge fallimentare, che disponeva l’automatica inibizione delle azioni esecutive dalla data di pubblicazione del ricorso fino al decreto di omologa.Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, tale disciplina è stata riformulata: oggi la sospensione delle azioni rientra tra le misure protettive previste dall’articolo 54, attivabili solo su richiesta del debitore e confermabili dal tribunale. Si è quindi passati da un sistema automatico a un modello che richiede un intervento giudiziale, pur mantenendo la stessa finalità di tutela.

La questione dopo l’omologa del concordato

Un tema di particolare rilievo riguarda ciò che accade una volta che il concordato sia stato omologato. Infatti, viene meno l’effetto protettivo previsto in fase di ammissione, e si pone il problema della possibilità per i creditori di intraprendere nuove azioni esecutive.La giurisprudenza ha recentemente affrontato la questione, chiarendo i limiti entro i quali i creditori possono agire anche dopo l’omologa.

La decisione del Tribunale di Milano

Con il provvedimento del 16 settembre 2025, il Tribunale di Milano ha accolto le opposizioni di una società in concordato preventivo omologato contro un creditore pubblico che intendeva procedere coattivamente.Il giudice ha ritenuto che la pretesa di pagamento integrale, per la maggior parte riferita a crediti anteriori alla domanda di concordato, violasse l’articolo 184 della Legge fallimentare (oggi articolo 117 del Codice della crisi d’impresa).Secondo il tribunale, l’efficacia obbligatoria del concordato impedisce al singolo creditore di pretendere condizioni diverse da quelle previste dal piano approvato e omologato.

L’assunzione del passivo da parte del terzo

Nel caso esaminato, la proposta concordataria prevedeva l’assunzione da parte di un terzo assuntore di tutto il passivo rideterminato a seguito dell’omologa. Ciò ha consentito alla società debitrice di essere liberata dall’obbligazione di pagamento per i debiti sorti anteriormente alla domanda di concordato.Il Tribunale di Milano ha evidenziato come, in base alla normativa vigente, l’adempimento debba gravare esclusivamente sul terzo, entro i limiti della falcidia concordataria (nel caso specifico, pari al 10%), con effetto vincolante per tutti i creditori.

L’articolo 119 del Codice della crisi d’impresa

La ricostruzione operata dal Tribunale è coerente con quanto stabilito dall’articolo 119, comma 5, del Codice della crisi d’impresa, che esclude l’applicazione delle norme sull’inadempimento della società quando gli obblighi concordatari siano stati assunti da un terzo. In questo modo, si realizza la liberazione immediata del debitore, mentre resta vincolato soltanto il terzo assuntore.

Gli effetti obbligatori del concordato per tutti i creditori

La natura vincolante del concordato nei confronti di tutti i creditori anteriori alla domanda impedisce al debitore di adempiere in maniera difforme rispetto al piano. Allo stesso tempo, i creditori non possono agire in executivis, se non per i crediti sorti successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, della vecchia Legge fallimentare.Il principio ribadito è che soltanto le obbligazioni successive possono costituire titolo per nuove azioni esecutive, mentre quelle anteriori restano assoggettate agli effetti del concordato.

FAQ sul concordato preventivo e azioni esecutive

1. Cosa stabiliva il vecchio articolo 168 della Legge fallimentare?Che dalla pubblicazione della domanda al decreto di omologa, i creditori non potevano avviare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.

2. Cosa prevede oggi l’articolo 54 del Codice della crisi d’impresa?Prevede che il blocco delle azioni esecutive sia una misura protettiva concessa dal tribunale su richiesta del debitore.

3. Qual è il ruolo del terzo assuntore nel concordato preventivo?Il terzo assume gli obblighi concordatari, liberando immediatamente il debitore e vincolando i creditori ai limiti stabiliti dal piano omologato.


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