Concordato preventivo: nessuna percentuale minima di pagamento ai creditori
- Federico Lione

- 15 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 26 giugno 2025, ha affermato un principio destinato ad incidere in modo rilevante sulla prassi concordataria: ai fini dell’ammissibilità della proposta, non è necessaria una percentuale minima di pagamento ai creditori. Ciò che conta è che il piano non risulti peggiorativo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Questa decisione contribuisce a chiarire ulteriormente i confini dell’omologazione trasversale (cross class cram down), istituto che sin dalla sua introduzione aveva lasciato aperte zone d’ombra interpretative, soprattutto in relazione alla regola della priorità relativa e alla distribuzione del valore generato dal concordato.
Il caso deciso dalla Corte in materia di concordato preventivo
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato l’omologazione disposta dal Tribunale di Pavia, relativa a un concordato preventivo in continuità aziendale. Le obiezioni dell’Erario erano principalmente due:
assenza di un vero plusvalore generato dalla prosecuzione dell’attività, poiché la differenza tra l’attivo concordatario e quello liquidatorio derivava soltanto da finanza esterna, apportata dall’affittuaria dell’azienda come maggior corrispettivo per l’acquisto dell’immobile aziendale;
soddisfacimento irrisorio dei crediti tributari, fissato intorno al 6%, ritenuto troppo basso per poter essere ritenuto conforme alla funzione dello strumento.
Il Tribunale, nel rigettare queste contestazioni, aveva ritenuto che il valore aggiuntivo derivasse in realtà dalla prosecuzione indiretta dell’attività e che la proposta fosse comunque migliore dell’alternativa liquidatoria.
Il valore eccedente rispetto alla liquidazione
La Corte d’Appello di Milano ha ricordato che:
il valore di liquidazione corrisponde a ciò che può essere realizzato alla data della domanda di concordato tramite la vendita di tutti gli attivi, comprese azioni recuperatorie e risarcitorie;
il valore eccedente è invece il surplus di risorse che deriva dalla prosecuzione, diretta o indiretta, dell’attività d’impresa.
Nel caso esaminato, il maggior corrispettivo per l’acquisto dell’immobile è stato considerato valore eccedente e non finanza esterna, poiché giustificato dalla sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale.
La Corte ha tuttavia puntualizzato che la presenza di un plusvalore non è sempre condizione necessaria per l’omologazione trasversale: lo diventa solo nell’ipotesi in cui la proposta sia approvata dalla cosiddetta “golden class”. Negli altri casi, il concordato può essere omologato anche senza la generazione di valore aggiuntivo rispetto alla liquidazione.
Nessuna soglia minima di soddisfacimento dei creditori
Uno dei punti più rilevanti della pronuncia riguarda la misura del soddisfacimento dei creditori. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto “irrisorio” il pagamento prospettato del 6% dei propri crediti.
La Corte ha respinto questa tesi, richiamando la giurisprudenza consolidata sotto la vecchia legge fallimentare:
non spetta al giudice fissare a priori una percentuale minima di pagamento;
introdurre una soglia rigida comporterebbe il rischio di vanificare la funzione stessa del concordato preventivo, che è strumento di composizione negoziata e flessibile della crisi;
il parametro decisivo resta il confronto con l’alternativa liquidatoria: la proposta è ammissibile se offre un trattamento non peggiorativo rispetto a quello che i creditori otterrebbero dalla liquidazione giudiziale.
Nel caso concreto, il commissario giudiziale aveva confermato che i creditori pubblici avrebbero ottenuto un risultato comunque migliore rispetto all’ipotesi liquidatoria, condizione sufficiente per ritenere legittima l’omologazione.
Le implicazioni pratiche della sentenza
Maggiore flessibilità per le imprese nel caso di concordato preventivo
La decisione consente alle imprese in crisi di predisporre piani concordatari calibrati sulle reali prospettive aziendali, senza dover rispettare soglie rigide e astratte di pagamento.
Centralità del ruolo dei creditori nel caso di concordato preventivo
Sono i creditori, e non il giudice, a decidere sulla convenienza della proposta, esercitando la loro autonomia negoziale in sede di voto.
Funzione del controllo giudiziale nel caso di concordato preventivo
Il compito del tribunale è limitato a verificare la coerenza della proposta con l’alternativa liquidatoria, senza sostituirsi alle valutazioni economiche delle parti coinvolte.
Conclusioni
La pronuncia della Corte d’Appello di Milano conferma l’orientamento favorevole a un uso flessibile e realistico del concordato preventivo, svincolato da percentuali minime predeterminate. Ciò rappresenta un’importante opportunità per le imprese, che possono proporre soluzioni di continuità senza il timore di veder respinti i piani per la sola ragione di non raggiungere determinate soglie di soddisfacimento.
In questa prospettiva, il concordato continua a essere uno strumento utile di composizione negoziale della crisi, capace di valorizzare la discrezionalità dei creditori e di preservare, quando possibile, la prosecuzione dell’attività.
✍️ Avv. Federico Lione – Avvocato tributarista a Milano, esperto in diritto societario e procedure concorsuali.




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