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Concordato semplificato 2025: il Tribunale esercita un controllo sostanziale sulla proposta

Negli ultimi mesi la giurisprudenza ha chiarito in modo sempre più netto i confini del controllo giudiziale nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, previsto dall’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).Tra le pronunce più significative si segnalano il Tribunale di Cremona (5 giugno 2025) e il Tribunale di Piacenza (3 luglio 2025), che hanno sottolineato come il giudice, pur non potendo valutare la convenienza economica della proposta, debba comunque svolgere una verifica sostanziale di legittimità e di effettiva utilità per i creditori.

Il contesto normativo e la ratio dell’istituto del concordato semplificato

Il concordato semplificato rappresenta uno degli strumenti introdotti dal legislatore per rendere più rapide e meno costose le soluzioni liquidatorie successive alla composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).Si tratta di un meccanismo residuale, accessibile quando le trattative con i creditori non consentono di raggiungere accordi o piani di risanamento, ma è ancora possibile realizzare una liquidazione ordinata e controllata.

A differenza del concordato ordinario, il concordato semplificato:

  • non prevede la fase di ammissibilità giudiziale;

  • non richiede la relazione dell’attestatore;

  • e non contempla il voto dei creditori.

Proprio per questa snellezza procedurale, la norma impone al Tribunale di esercitare un controllo più penetrante sulla legalità sostanziale della proposta, così da garantire che la procedura non si traduca in un danno per la massa creditoria.Le sentenze più recenti, tra cui quelle di Cremona e Piacenza, vanno in questa direzione, rafforzando la funzione di garanzia del giudice e la trasparenza dell’intero sistema concorsuale.

Il principio: il controllo del Tribunale non è solo formale

Nel caso deciso dal Tribunale di Piacenza, il giudice ha chiarito che il controllo previsto dall’art. 25-sexies CCII non può ridursi a una verifica meramente formale della regolarità della procedura, ma deve comprendere un’analisi della sostenibilità giuridica e patrimoniale della proposta.Il Tribunale deve quindi assicurarsi che l’accesso al concordato semplificato generi un’effettiva utilità per i creditori, non inferiore a quella che si otterrebbe con la liquidazione giudiziale.

Il controllo giudiziale diventa così uno strumento di tutela sostanziale, volto a impedire che il debitore utilizzi impropriamente la procedura o pregiudichi la par condicio creditorum.

Finanza esterna e priorità distributiva

Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la finanza esterna.Nel caso esaminato, una parte delle risorse destinate ai creditori proveniva da fondi personali dell’imprenditore e non dal patrimonio sottoposto a liquidazione.Il Tribunale di Piacenza ha riconosciuto che tale apporto può essere legittimamente destinato ai creditori privilegiati o strategici, anche se la distribuzione non rispetta la priorità assoluta, a condizione che la provenienza esterna sia certa e tracciabile.

Questo orientamento – già anticipato da Trib. Cremona, 2025 e Trib. Brescia, 2024 – conferma che la finanza esterna non altera la par condicio, in quanto aggiunge valore nuovo alla massa attiva.Resta comunque fermo il potere del giudice di verificare la genuinità e la coerenza del piano, assicurando che la proposta non sia meramente strumentale.

Verifica di utilità rispetto alla liquidazione giudiziale

Un passaggio chiave della sentenza riguarda il confronto con la liquidazione giudiziale.Il Tribunale deve accertare che la proposta del debitore garantisca ai creditori un risultato almeno non peggiorativo rispetto all’alternativa liquidatoria.Anche in assenza di una relazione di attestazione, il giudice può valutare la veridicità dei dati contabili, la coerenza dei valori stimati e la plausibilità della distribuzione delle risorse.

Si tratta, dunque, di un giudizio giuridico-sostanziale, che non invade il merito economico ma verifica la congruenza complessiva della proposta.In presenza di incongruenze o elementi dubbi, il Tribunale può richiedere integrazioni documentali o rigettare l’omologazione.

Opposizione dei creditori e poteri del Tribunale nel concordato semplificato

Il provvedimento di Piacenza affronta anche il tema delle opposizioni dei creditori.L’INPS aveva contestato la violazione del principio di priorità nei pagamenti, ma il giudice ha ritenuto l’opposizione infondata:le somme provenienti da finanza esterna, infatti, possono essere destinate liberamente anche ai creditori chirografari, poiché non provengono dalla massa attiva ma da soggetti terzi.Questo criterio assicura equilibrio e favorisce soluzioni realistiche, senza compromettere i diritti dei creditori concorsuali.

Un controllo sostanziale per un sistema più flessibile

Le decisioni del 2025 segnano un’evoluzione importante nel diritto concorsuale: il controllo del Tribunale non è più un atto di mera regolarità formale, ma una valutazione sostanziale di compatibilità tra finalità dell’istituto e tutela dei creditori.Il giudice, pur restando al di fuori del merito imprenditoriale, deve garantire la legalità sostanziale e la trasparenza del processo di liquidazione.

In questo quadro, il concordato semplificato si consolida come uno strumento rapido, flessibile ma rigoroso, capace di conciliare semplificazione e correttezza.L’attenzione si sposta dal formalismo alla concretezza dei risultati, in linea con i principi di efficienza e proporzionalità del Codice della crisi d’impresa.

Considerazioni finali

Il controllo sostanziale del Tribunale nel concordato semplificato rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze di efficienza procedurale e tutela collettiva.Il debitore deve predisporre proposte coerenti, trasparenti e documentate, mentre i professionisti coinvolti (avvocati, commercialisti, advisor) sono chiamati a elaborare piani realistici e verificabili.Solo una collaborazione leale tra le parti e una piena tracciabilità delle risorse può garantire il successo dell’istituto e la fiducia del mercato.


L’assistenza legale nel concordato semplificato

L’avv. Federico Lione, fondatore dello Studio Legale Lione di Milano, assiste imprese e professionisti nella gestione delle crisi aziendali, nei concordati semplificati e nelle procedure di composizione negoziata della crisi, offrendo un supporto legale integrato, tecnico e strategico.

📩 info@studiolegalelionesarli.it📍 Viale Marche 70 – Milano

✍️ A cura dell’avv. Federico Lione

Fondatore dello Studio Legale Lione – MilanoSpecializzato in diritto tributario, crisi d’impresa e fiscalità internazionale.Vincitore Le Fonti Awards 2021 per l’eccellenza nella consulenza legale tributaria.📩 info@studiolegalelionesarli.it | 📍 Viale Marche 70 – Milano

Concordato semplificato – controllo sostanziale del Tribunale e tutela dei creditori




 
 
 

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