Esterovestizione e libertà di stabilimento: la sostanza economica conta più della forma
- Federico Lione

- 18 set 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Il principio ribadito dalla Cassazione
Con la sentenza n. 23707 del 22 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento fondamentale: in tema di esterovestizione, ciò che rileva non è la forma societaria dichiarata, bensì la sostanza economica. Il domicilio fiscale va individuato laddove si assumono le decisioni strategiche e dove si svolge la concreta direzione dell’attività, non semplicemente in base alla sede legale o ad altri elementi formali.
Che cos’è l’esterovestizione
L’esterovestizione si verifica quando un’impresa è formalmente registrata all’estero ma di fatto gestita dall’Italia. In queste ipotesi l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la società come fiscalmente residente in Italia, applicando le regole previste dall’art. 73, comma 3, TUIR. I criteri da considerare sono tre: sede legale, sede di amministrazione e luogo di esercizio dell’attività principale. Se anche uno solo di essi risulta stabilmente in Italia, l’ente è considerato residente ai fini fiscali.
Il caso esaminato in ambito di esterovestizione
La controversia riguardava una società portoghese attiva nel settore marittimo. L’Amministrazione finanziaria italiana sosteneva che la sede estera fosse solo formale e che la direzione effettiva fosse in realtà esercitata dall’Italia. La Cassazione, però, ha valutato attentamente gli elementi concreti di radicamento all’estero: esistenza di una sede operativa effettiva, presenza stabile di dipendenti, svolgimento delle riunioni societarie nel Paese ospitante, pagamento delle imposte in loco e utilizzo di mezzi produttivi legati al territorio. Questi fattori hanno dimostrato che l’insediamento non era fittizio e che non sussistevano i presupposti dell’esterovestizione.
La prospettiva europea e internazionale
Il principio è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui la libertà di stabilimento, garantita dall’art. 49 TFUE, consente all’imprenditore di scegliere liberamente lo Stato in cui insediarsi, anche per ragioni fiscali, purché vi sia un’attività reale. Analogo orientamento si rinviene nei criteri OCSE sul place of effective management, che valorizzano il luogo in cui vengono assunte le decisioni di vertice come elemento determinante per la residenza fiscale.
Implicazioni pratiche
La Cassazione chiarisce che la pianificazione fiscale internazionale è legittima se supportata da sostanza economica e operatività reale. Il vantaggio fiscale non è, di per sé, indice di abuso: ciò che conta è l’effettività della presenza estera. In assenza di tale sostanza, l’insediamento può essere riqualificato come costruzione artificiosa.Questa pronuncia rafforza la certezza del diritto e offre un importante punto di riferimento per imprenditori e investitori che intendano operare a livello transnazionale. La linea di demarcazione è netta: tax planning lecito se fondato su attività reale; abuso del diritto se ridotto a mera schermatura formale.
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