Insolvenza e Decreti Ingiuntivi: l’approccio dinamico del Tribunale di Ravenna
- Federico Lione

- 18 dic 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Il concetto di insolvenza è al centro di una rilevante evoluzione giurisprudenziale che mira a distinguere in modo più netto tra crisi temporanea e dissesto irreversibile. In questo contesto, il rapporto tra insolvenza e decreti ingiuntivi è stato recentemente esaminato dal Tribunale di Ravenna (decreto 7 luglio 2025), che ha rigettato una domanda di apertura della liquidazione giudiziale nonostante l’esistenza di debiti scaduti e di un evidente squilibrio finanziario.
La decisione si inserisce in un orientamento volto a privilegiare una valutazione sostanziale e prospettica dello stato dell’impresa, superando automatismi fondati sulla sola presenza di inadempimenti o titoli esecutivi.
Oltre la visione statica: l’insolvenza “dinamica”
Secondo i giudici ravennati, la sussistenza dell’insolvenza non può essere desunta dalla mera presenza di un inadempimento o di un deficit finanziario “fotografico”. L’accertamento del presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale richiede, invece, un giudizio prognostico sulla concreta capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato in modo proficuo.
Questa impostazione si fonda sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito i confini applicativi della nozione di insolvenza:
Cassazione n. 30284/2022, secondo cui l’accertamento non dipende esclusivamente dal rapporto tra attivo e passivo, ma dall’impossibilità dell’impresa di proseguire l’attività;
Cassazione n. 26510/2025, che definisce lo stato di insolvenza come una condizione di “inidoneità solutoria strutturale”, ossia l’incapacità di remunerare i fattori produttivi e di fronteggiare regolarmente le obbligazioni assunte.
Ne deriva una lettura dell’insolvenza orientata alla capacità prospettica di generare flussi di cassa, più che alla mera rappresentazione contabile della situazione patrimoniale.
Il peso dei decreti ingiuntivi nel giudizio di liquidazione
Nel caso esaminato, una società operante nel settore edilizio era gravata da numerosi decreti ingiuntivi. Tuttavia, il Tribunale ha affermato che il binomio insolvenza e decreti ingiuntivi non è, di per sé, sufficiente a giustificare l’apertura della liquidazione giudiziale, qualora lo squilibrio finanziario presenti caratteri di potenziale superabilità.
La carenza di liquidità è stata qualificata come condizione temporanea, suscettibile di evoluzione positiva. In particolare, i giudici hanno ritenuto realistico il superamento della crisi in ragione dell’atteso esito favorevole di rilevanti contenziosi attivi pendenti, idonei – anche solo in parte – a coprire le passività e a consentire la ripresa dell’attività produttiva.
Asset non liquidi e strategia aziendale
Un profilo centrale della decisione riguarda la valutazione degli attivi non prontamente liquidi, quali fabbricati, macchinari e crediti litigiosi. Tali elementi non devono essere considerati esclusivamente per il loro valore contabile, ma per la loro attitudine a generare cassa futura e a sostenere il ciclo economico dell’impresa.
Il Tribunale ha inoltre esaminato la condotta della società debitrice, caratterizzata dalla definizione delle posizioni passive mediante accordi a saldo e stralcio o tramite datio in solutum. Pur trattandosi di una prassi indicativa di una tensione finanziaria significativa, essa non è stata ritenuta sufficiente a integrare una condizione di insolvenza irreversibile, in presenza di elementi concreti idonei a dimostrare una realistica prospettiva di riequilibrio.
Le conseguenze per i creditori
L’approccio “dinamico” adottato dal Tribunale di Ravenna incide in modo rilevante anche sulla posizione dei creditori. La presenza di un attuale stato di illiquidità o di titoli esecutivi non è più sufficiente, da sola, a legittimare l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il giudice è chiamato a una valutazione complessiva e “costruttiva”, che tenga conto non solo degli inadempimenti in atto, ma anche dei fatti concreti su cui fondare una prognosi ragionevole di superamento della crisi, con la conseguenza di neutralizzare le iniziative concorsuali laddove l’insolvenza non presenti caratteri di irreversibilità.
Domande frequenti su insolvenza e decreti ingiuntivi
La sola illiquidità consente l’apertura della liquidazione giudiziale?No. La carenza di liquidità non è sufficiente se non accompagnata dall’irreversibilità dell’insolvenza e dall’incapacità strutturale di adempiere alle obbligazioni.
Come vengono valutati i crediti litigiosi nel rapporto tra insolvenza e decreti ingiuntivi?I crediti oggetto di contenzioso rilevano nel giudizio prognostico: se il loro potenziale realizzo appare idoneo a coprire le passività, il tribunale può rigettare la domanda di liquidazione.
Cosa si intende per “inidoneità solutoria strutturale”?È la condizione in cui l’impresa non è più in grado di remunerare i fattori produttivi né di far fronte alle obbligazioni in modo regolare e duraturo.
Il ricorso al saldo e stralcio è indice di insolvenza?Può indicare una tensione finanziaria anche rilevante, ma non integra automaticamente uno stato di insolvenza irreversibile se inserito in una strategia di superamento di una crisi temporanea.
Conclusione
La pronuncia del Tribunale di Ravenna conferma che l’insolvenza rilevante ai fini concorsuali non coincide con la mera difficoltà finanziaria, neppure quando accompagnata da decreti ingiuntivi. Ciò che rileva è l’accertamento dell’irreversibilità dello squilibrio, da compiersi attraverso un giudizio prognostico serio e motivato sulla capacità dell’impresa di tornare a operare in modo sostenibile.
Un orientamento che rafforza la distinzione tra crisi e insolvenza e che impone a creditori e operatori del diritto una lettura più evoluta e sostanziale dei presupposti per l’accesso alla liquidazione giudiziale.




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