Prevalenza di sequestro e confisca sul fallimento: i principi della Cassazione
- Federico Lione

- 2 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Il nodo tra procedure concorsuali e misure patrimoniali
Con la sentenza n. 28138 del 31 luglio 2025 (Sez. V Penale), la Corte di Cassazione ha affrontato un tema centrale per chi opera nel diritto penale dell’economia e nel diritto fallimentare: il rapporto tra sequestro e confisca da un lato e fallimento dall’altro.La questione non è teorica: quando sui medesimi beni si sovrappongono misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, si apre un conflitto che può incidere profondamente sui diritti dei creditori e sulla tenuta delle procedure.
Il principio affermato dalla Cassazione in relazione alla prevalenza di sequestro e confisca sul fallimento
La Corte ha stabilito che, in caso di conflitto, prevalgono il sequestro e la successiva confisca.In altre parole, se il patrimonio del fallito non è sufficiente a coprire sia la confisca per equivalente sia le ragioni dei creditori concorsuali, è la misura ablativa a prevalere.Questo comporta inevitabilmente un sacrificio per il ceto creditorio, che vede ridursi le prospettive di soddisfazione dei propri crediti in favore dell’interesse pubblico alla repressione e prevenzione patrimoniale.
Il significato di “conflitto” e i limiti al principio
La Cassazione precisa che la prevalenza della confisca non opera in modo assoluto, ma solo quando vi sia un conflitto reale.Il conflitto sussiste se i beni del soggetto colpito non bastano a coprire entrambe le esigenze:
da un lato il valore della confisca;
dall’altro le pretese dei creditori.
Se, invece, il patrimonio è capiente, non si può imporre che la confisca attinga necessariamente ai beni della società fallita piuttosto che a quelli personali del condannato. Non esiste, infatti, alcuna norma che preveda un simile automatismo.
I riferimenti normativi
Il principio trova fondamento nell’art. 63 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che al comma 4 stabilisce:
«Quando al sequestro finalizzato alla confisca segua la dichiarazione di fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.»
Il successivo comma 6 aggiunge che, qualora la massa attiva sia composta esclusivamente da beni sequestrati, il tribunale deve dichiarare la chiusura della procedura.La Cassazione ha inoltre richiamato l’art. 104-bis disp. att. c.p.p., che estende questi principi anche ai sequestri preventivi ex art. 321, co. 2, c.p.p. finalizzati alla confisca.
Il caso concreto
La decisione trae origine da un ricorso straordinario presentato contro una pronuncia della Prima Sezione penale del 2024.Il ricorrente lamentava:
carenze motivazionali per aver il giudice utilizzato perizie fondate su valori ritenuti non corretti;
violazione dell’art. 63 d.lgs. 159/2011, sostenendo che i beni acquisiti nella procedura fallimentare di una s.r.l. avrebbero dovuto essere esclusi dalla massa e considerati ai fini della confisca.
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, chiarendo che:
i beni sottoposti a confisca penale non erano compresi nell’attivo fallimentare poiché già colpiti da sequestro preventivo trascritto;
in ogni caso, il principio invocato dal ricorrente era infondato, essendo i beni della società riconducibili all’amministratore-socio unico già destinatario delle misure.
Implicazioni pratiche della prevalenza sequestro e confisca sul fallimento
Per i creditori: la possibilità di soddisfazione può essere seriamente compromessa se i beni sono colpiti da sequestro/confisca.
Per i curatori fallimentari: occorre verificare tempestivamente l’esistenza di misure patrimoniali pendenti e coordinare la gestione con le autorità penali.
Per le imprese e gli amministratori: la sovrapposizione di procedura fallimentare e misure penali può incidere in modo decisivo sulla strategia difensiva e sulla tenuta patrimoniale.
Conclusioni
La Cassazione, con la sentenza n. 28138/2025, ribadisce che in caso di conflitto prevalgono sequestro e confisca sul fallimento, segnando un principio chiaro ma non assoluto: opera solo nei casi di incapienza patrimoniale. La decisione, oltre a tutelare l’effettività delle misure di prevenzione, richiama l’attenzione sulle ricadute pratiche per creditori, curatori e imprese coinvolte nel caso di prevalenza di sequestro e confisca sul fallimento
L'avv. Federico Lione dello Studio Legale Lione assiste società, amministratori e creditori nella gestione delle intersezioni tra fallimento e misure patrimoniali penali, costruendo strategie difensive mirate e soluzioni concrete.




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