Revocatoria concorsuale art. 24 CCII: stabilizzazione ed effetti nella composizione negoziata
- Federico Lione

- 2 ore fa
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La disciplina della revocatoria concorsuale art. 24 CCII rappresenta un tassello fondamentale del Codice della crisi, poiché definisce la sorte degli atti compiuti durante il percorso di composizione negoziata, anche quando quest’ultimo non raggiunge l’esito auspicato. La norma relativa alla revocatoria concorsuale di cui all' art. 24 CCII integra l’art. 166 CCII e introduce un sistema di stabilizzazione finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai terzi, favorendo così l’accesso alle trattative e la continuità aziendale.
Il ruolo dell’art. 24 CCII nel sistema della revocatoria concorsuale
L’attuale disciplina della revocatoria concorsuale, oggi racchiusa nell’art. 166 CCII, riprende l’impianto dell’art. 67 l.fall., ma si inserisce in un sistema più articolato. L’art. 24 CCII svolge una funzione complementare essenziale perché regola la stabilità degli atti compiuti durante la composposizione negoziata e ne determina gli effetti qualora l’iniziativa non sfoci in una soluzione concordata.
La norma è costruita per offrire ai terzi un quadro di maggiore affidabilità e tutela, fungendo da incentivo alla partecipazione alle trattative e salvaguardando gli atti funzionali alla continuità operativa dell’impresa. In questo modo, l’art. 24 CCII si colloca in una logica di rafforzamento dell’intero impianto negoziale previsto dal Codice della crisi.
Stabilizzazione degli atti autorizzati dal tribunale (art. 24, comma 1)
Il comma 1 dell’art. 24 CCII si concentra sugli atti straordinari autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22. Si tratta di operazioni già valutate come funzionali alla continuità aziendale o alla migliore soddisfazione dei creditori.
Tali atti conservano i loro effetti anche se, dopo la composizione negoziata, si apre una procedura concorsuale o si procede all’omologazione di strumenti quali:
accordo di ristrutturazione dei debiti,
concordato preventivo,
piano di ristrutturazione ex art. 64-bis,
liquidazione giudiziale,
liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria,
concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII.
Non è invece compreso il piano attestato di risanamento, che resta estraneo alle procedure concorsuali.
Gli atti autorizzati mantengono inoltre la caratteristica della prededucibilità, a prescindere dall’esito della composizione negoziata e anche quando si susseguano più procedure concorsuali.
Esenzione da revocatoria per gli atti coerenti con le trattative (art. 24, comma 2)
Il secondo comma dell’art. 24 CCII introduce un’esenzione dalla revocatoria concorsuale per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l'accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché siano in linea con:
l’andamento delle trattative,
lo stato del percorso negoziale,
le prospettive di risanamento al momento del compimento dell’atto.
Rientrano in questa categoria gli atti di ordinaria amministrazione, che l’imprenditore può eseguire senza necessità di autorizzazione, purché non compromettano la sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa (art. 21, co. 1 CCII).
Sono invece esclusi gli atti e i pagamenti anomali, ossia quelli che si discostano dalla fisiologia del rapporto obbligatorio e che, per natura o modalità, non risultano coerenti con il percorso negoziale.
In caso di azione revocatoria avente a oggetto tali atti, sarà il curatore a dover provare la mancanza di coerenza rispetto allo stato delle trattative o alle prospettive di risanamento.
Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati o con dissenso dell’esperto (art. 24, comma 3)
Il terzo comma dell’art. 24 CCII disciplina gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è prevista la comunicazione preventiva all’esperto. Questi atti sono revocabili ai sensi degli artt. 165–166 CCII quando:
l’esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese,
il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata dall’imprenditore.
L’assenza di dissenso non garantisce automaticamente l’esenzione dalla revocatoria: il giudice potrà comunque valutare, in una prospettiva ex ante, se l’atto fosse compatibile con le trattative e con le prospettive di risanamento.
Conclusioni
La disciplina della revocatoria concorsuale art. 24 CCII rappresenta uno strumento decisivo nella gestione degli atti compiuti nel corso della composizione negoziata, offrendo stabilità agli atti autorizzati, esenzione agli atti ordinari coerenti e un regime controllato per quelli straordinari non autorizzati. Il sistema garantisce tutela ai terzi, maggior certezza normativa e coerenza con i principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione che permeano l’intero Codice della crisi.
FAQ sulla revocatoria concorsuale art. 24 CCII
1. Cosa stabilizza l’art. 24 CCII?
Stabilizza gli atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal tribunale, che mantengono efficacia anche se la composizione negoziata non va a buon fine.
2. Quali atti godono dell’esenzione da revocatoria?
Gli atti, pagamenti e garanzie coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento, posti in essere dopo l’accettazione dell’esperto.
3. Gli atti anomali possono essere esentati?
No, perché non risultano coerenti con il percorso negoziale e sono quindi revocabili.
4. Gli atti non autorizzati dal tribunale sono revocabili?
Sì, se c’è dissenso dell’esperto o rigetto dell’autorizzazione; la revocabilità può emergere anche senza dissenso formale.
5. La prededucibilità è sempre garantita?
Per gli atti autorizzati dal tribunale sì, indipendentemente dall’esito della composizione negoziata e dalle procedure successive.




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