Sequestro preventivo e composizione negoziata: la Cassazione chiarisce il periculum
- Federico Lione

- 11 set 2025
- Tempo di lettura: 4 min
La recente sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione III, n. 30109 del 2 settembre 2025, ha affrontato un tema centrale nella prassi giudiziaria: il rapporto tra sequestro preventivo e composizione negoziata della crisi d’impresa.
La Suprema Corte ha stabilito che la semplice pendenza di una procedura di composizione non è sufficiente, di per sé, a giustificare l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p. Occorre invece che sia dimostrato un concreto periculum in mora, cioè un pericolo effettivo di dispersione, alienazione o deterioramento dei beni durante lo svolgimento del processo.
Il caso concreto di un sequestro preventivo di una azienda in composizione negoziata
Il procedimento aveva origine a Modena, dove il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo per oltre 13 milioni di euro nei confronti di una società e del suo amministratore, accusati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000). Alla società era stato contestato anche l’illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001.
Il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento, ritenendo assente il periculum in mora. In particolare, i giudici avevano valorizzato alcuni elementi significativi:
La società aveva avviato una composizione negoziata della crisi, autorizzata dal Tribunale, che garantiva la continuità aziendale.
Gli organi della procedura avevano escluso fenomeni di dispersione patrimoniale, affermando che l’attività permetteva di conservare il valore dell’impresa.
L’esperto nominato dal Tribunale aveva attestato un andamento economico positivo, con margine operativo e utile netto.
La consistenza patrimoniale della società e dell’imprenditore era rimasta stabile nel tempo, senza atti sottrattivi o dissipativi.
Il Procuratore della Repubblica europeo aveva impugnato l’ordinanza, sostenendo che la procedura di risanamento non potesse di per sé escludere il rischio di dispersione e che la decisione fosse viziata da illogicità.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’art. 325 c.p.p., infatti, consente di ricorrere avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo solo per violazione di legge, e non per illogicità della motivazione.
Secondo la Corte, l’ordinanza del Tribunale di Modena non era affetta da motivazione apparente: al contrario, aveva individuato con precisione gli elementi che escludevano la sussistenza del periculum in mora.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite “Eliade” (2021), la Cassazione ha ribadito che il periculum, nel sequestro finalizzato alla confisca, deve essere valutato in chiave anticipatoria: la misura è legittima solo quando esista un rischio concreto che, al termine del processo, i beni non siano più disponibili per l’ablazione definitiva.
Perché la crisi non basta a giustificare il sequestro
Un aspetto centrale della sentenza è il chiarimento che la crisi d’impresa non equivale automaticamente a periculum in mora. L’apertura di una composizione negoziata o di altri strumenti di regolazione della crisi non consente al pubblico ministero o all’Agenzia delle Entrate di invocare automaticamente la misura cautelare.
Sarà sempre necessario dimostrare, con elementi concreti, che esiste un reale rischio di dispersione dei beni. In mancanza, il sequestro preventivo si tradurrebbe in un’ingerenza sproporzionata nei confronti dell’impresa, in contrasto con i principi di proporzionalità e tutela della continuità aziendale.
Implicazioni pratiche per le imprese e la difesa legale
La pronuncia n. 30109/2025 offre diversi spunti pratici:
Difesa delle imprese in crisi: l’esistenza di una procedura di composizione negoziata, con risultati economici positivi e assenza di comportamenti dissipativi, può costituire un valido argomento per escludere il sequestro.
Onere probatorio in capo al P.M.: spetta all’accusa dimostrare l’esistenza del periculum in mora, non potendo fare affidamento su presunzioni automatiche.
Tutela della continuità aziendale: il mantenimento del valore dell’impresa, garantito dagli strumenti di composizione della crisi, è elemento che depone contro il sequestro.
Conclusioni nella fattispecie di sequestro preventivo e composizione negoziata
La Cassazione ha tracciato un principio di grande rilievo: il sequestro preventivo non può essere utilizzato come strumento automatico contro le imprese in crisi. La composizione negoziata non rappresenta un presupposto sufficiente per limitare la disponibilità dei beni, se non accompagnata da specifici indizi di pericolo.
Per le società coinvolte in indagini per reati tributari, questa sentenza è un precedente favorevole che valorizza la centralità del contraddittorio e la proporzionalità delle misure. Un avvocato esperto in diritto societario e tributario a Milano, come l’Avv. Federico Lione, può offrire consulenza e difesa mirata per contrastare sequestri ingiustificati e tutelare la continuità aziendale. FAQ
1. La composizione negoziata impedisce sempre il sequestro preventivo?No. La Cassazione ha chiarito che la composizione negoziata non è di per sé sufficiente: occorre valutare se esista un concreto periculum in mora.
2. Qual è la differenza tra sequestro impeditivo e sequestro per equivalente?Il sequestro impeditivo serve a prevenire la commissione o la prosecuzione di un reato; quello finalizzato alla confisca mira invece a garantire che il profitto del reato resti disponibile per l’ablazione definitiva.
3. Quali elementi possono escludere il periculum in mora?Tra i principali: continuità aziendale garantita, parere positivo dell’esperto, stabilità patrimoniale, assenza di atti dissipativi o di dispersione di beni.




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