Società di comodo: presunzioni legali e prova contraria nella più recente giurisprudenza
- Federico Lione

- 7 giorni fa
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La disciplina delle società di comodo rappresenta da sempre uno snodo centrale del diritto tributario e societario italiano. Introdotta per contrastare l’utilizzo elusivo dello schema societario, si fonda su una serie di presunzioni legali che attribuiscono rilevanza alla capacità produttiva dei beni iscritti in bilancio. Tuttavia, la recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di cassazione ha profondamente modificato l’approccio tradizionale, riconoscendo che tali presunzioni non hanno carattere assoluto e possono essere superate dal contribuente con un corredo probatorio concreto e coerente.
Con l’ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025, la Suprema corte ha chiarito che la prova contraria non si limita alle sole cause oggettive esterne, ma può comprendere anche errori gestionali e scelte imprenditoriali non ottimali, purché inseriti in un quadro di genuina attività aziendale. Un passaggio decisivo per comprendere la reale portata della disciplina.
La disciplina delle presunzioni nelle società di comodo
La disciplina delle società di comodo, introdotta dall’articolo 30 della legge 724/1994, si fonda su un doppio sistema presuntivo: la presunzione di non operatività e la determinazione di un reddito minimo presunto.
Presunzione di non operatività
Una società è ritenuta non operativa quando non supera il test di operatività, ossia quando i ricavi presunti — ottenuti applicando coefficienti di redditività ai beni iscritti in bilancio — superano i ricavi effettivamente realizzati.
Reddito minimo presunto
La normativa prevede l’applicazione di un reddito minimo, con conseguenti effetti fiscali sfavorevoli, oltre a rilevanti limitazioni in tema di IVA e rimborsi.
Per lungo tempo, l’interpretazione dominante ha dato rilievo quasi esclusivo ai parametri quantitativi del test, adottando una visione rigidamente formalistica. In questo quadro, la Suprema corte ha progressivamente ampliato i margini di prova contraria, riconoscendo che la reale operatività di una società non può essere misurata unicamente attraverso formule aritmetiche.
L’apertura della Cassazione: la prova contraria può includere errori gestionali
L’ordinanza 28227/2025 ha rappresentato un passaggio chiave. La Corte ha infatti riconosciuto che anche errori gestionali o scelte imprenditoriali non pienamente efficaci possono essere idonei a superare la presunzione di non operatività. La condizione è che tali scelte rientrino in un quadro di pianificazione aziendale, anche se non perfetto, e non siano espressione di inattività reale.
Continuità, prospettiva di lucro e sostanza economica
La Corte, riprendendo precedenti pronunce come le ordinanze n. 9339/2023 e n. 16472/2022, afferma che la prova contraria può essere basata su:
– continuità dell’attività imprenditoriale– prospettiva di lucro, anche futura– investimenti, costi e struttura operativa– logica economica delle scelte effettuate
La gestione d’impresa non è lineare: cicli negativi, investimenti non immediatamente produttivi, ristrutturazioni o scelte commerciali non efficaci possono incidere sui ricavi senza implicare finalità elusive.
Il contributo della Corte di giustizia Ue: esclusi gli automatismi IVA
Un elemento determinante nell’evoluzione interpretativa è rappresentato dalla sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-341/2022. I giudici comunitari hanno chiarito che:
– il mancato superamento del test di operatività non può comportare automaticamente la negazione del diritto alla detrazione IVA– la detrazione può essere esclusa solo in caso di frode, abuso o operazioni prive di effettività– ogni limitazione deve derivare da elementi concreti
La Cassazione ha recepito questo principio nella sentenza n. 4157/2025, affermando che la disciplina delle società di comodo va disapplicata ai fini IVA quando non emergono profili di abuso.
Una disciplina utile ma da applicare con equilibrio
La normativa sulle società di comodo nacque per evitare che strutture societarie fossero utilizzate come “scatole vuote”, destinate unicamente al possesso di beni. Oggi, tuttavia, la complessità del contesto economico richiede un’analisi più articolata: molte imprese operano in settori ciclici, fasi di startup, ristrutturazioni o processi di investimento di lungo periodo.
Implicazioni operative per imprese e professionisti
Il quadro attuale richiede un approccio proattivo. È essenziale:
– documentare adeguatamente la reale attività– predisporre piani aziendali credibili– dimostrare la continuità e la logica economica delle scelte– valutare preventivamente l’impatto del test di operatività– impostare correttamente la prova contraria
Una consulenza legale e tributaria qualificata consente di prevenire contestazioni, impostare strategie difensive solide e valorizzare la sostanza dell’attività economica, oggi centrale nell’interpretazione giurisprudenziale.
FAQ
Quando una società è considerata “di comodo”?
Una società è considerata di comodo quando non supera il test di operatività, ossia quando i ricavi presunti — calcolati sui beni iscritti in bilancio — superano quelli effettivi. In tal caso scattano la presunzione di non operatività, la tassazione sul reddito minimo e rilevanti limitazioni IVA.
Come si può superare la presunzione di società di comodo?
La prova contraria può basarsi su cause oggettive, difficoltà temporanee, investimenti non ancora produttivi o scelte imprenditoriali non ottimali ma coerenti con una reale attività d’impresa. È essenziale documentare continuità, prospettiva di lucro e genuinità dell’attività svolta.
Il mancato superamento del test di operatività comporta automaticamente il divieto di detrarre l’IVA?
No. La giurisprudenza della CGUE e della Cassazione ha chiarito che il solo mancato superamento del test non basta a negare la detrazione IVA. È necessaria la prova concreta di un abuso o di una frode.
Le società in perdita sono automaticamente considerate di comodo?
No. Le perdite non determinano automaticamente la non operatività. Conta la reale attività economica, dimostrabile tramite costi, investimenti, contratti, struttura e continuità operativa.




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