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Società cancellata fallimento: cosa succede davvero secondo la Corte d’Appello di Torino


La questione della società cancellata fallimento (oggi: liquidazione giudiziale) è uno dei temi più sensibili del diritto concorsuale moderno. I documenti esaminati — l’articolo pubblicato su NT+ Diritto e la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1026/2025 — affrontano un punto centrale: anche una società formalmente estinta può essere dichiarata insolvente entro un anno dalla cancellazione, in virtù della fictio iuris prevista dall’art. 33 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La Corte conferma la piena continuità con l’art. 10 della Legge Fallimentare, affermando che l’estinzione non impedisce l’accertamento dell’insolvenza quando essa emerge nel periodo immediatamente successivo alla cancellazione.

Il perimetro applicativo della fictio iuris

La sentenza della Corte d’Appello di Torino chiarisce che, in materia concorsuale, la società cancellata conserva capacità processuale solo per il procedimento e le relative impugnazioni. Questo si traduce in tre principi fondamentali.

La cancellazione non impedisce la dichiarazione di insolvenza entro un anno. Il combinato disposto dell’art. 10 L. Fall. e dell’art. 33 CCII prevede che una società cancellata può essere dichiarata fallita entro dodici mesi dalla cancellazione. Nel caso concreto: cancellazione avvenuta il 26 giugno 2024, apertura della liquidazione giudiziale il 6 giugno 2025: termini pienamente rispettati.

Il legale rappresentante mantiene la legittimazione a impugnare.

Chi rivestiva la carica al momento della cancellazione resta legittimato a proporre impugnazioni, perché la società “sopravvive” per fictio iuris. La Corte richiama espressamente la Cassazione n. 14345/2025.

La fictio iuris non consente di accedere agli strumenti negoziali di regolazione della crisi. La sopravvivenza giuridica vale solo in senso passivo. Non consente di proporre strumenti negoziali come accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato minore. L’art. 33 co. 4 CCII stabilisce infatti che tali domande sono inammissibili se proposte da un imprenditore già cancellato.

La valutazione dello stato di insolvenza

La Corte dedica ampio spazio all’accertamento del presupposto oggettivo: l’insolvenza attuale e irreversibile al momento della decisione.

Dagli atti emergevano:

  • pignoramenti infruttuosi

  • debiti fiscali scaduti e ingenti

  • decadenza da rateizzazioni

  • assenza di risorse finanziarie per soddisfare i creditori

  • responsabilità ex art. 2560 c.c. non eliminata dalle precedenti cessioni d’azienda

Il reclamante aveva richiamato patrimonio netto positivo al 31/12/2023, pagamenti effettuati in passato e assenza di protesti. La Corte ha ritenuto tali elementi irrilevanti, in quanto non idonei a modificare la fotografia della situazione debitoria al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.

Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla sequenza di operazioni antecedenti:

  • cessione d’azienda per 1 euro

  • cancellazione immediata dal registro

  • successiva richiesta di rottamazione o rateizzazione dei debiti tributari

Secondo la Corte, tale dinamica non elimina le responsabilità del cedente e non esclude l’insolvenza; anzi, suggerisce un tentativo improprio di trasferire la crisi sulla società cessionaria.

Irrilevanza delle rateizzazioni e delle rottamazioni successive

Uno dei punti più delicati riguarda la “rottamazione quater” e le nuove rateizzazioni.

La Corte stabilisce chiaramente che:

  • le rateizzazioni successive non incidono sullo stato di insolvenza

  • non producono novazione del debito

  • non possono essere riferite a una società già cancellata

Nel caso esaminato, la riammissione alla rottamazione era stata richiesta dopo la cancellazione; eventuali benefici concessi alla cessionaria non avevano alcun effetto sulla società estinta. La valutazione dell’insolvenza resta ancorata alla data della sentenza e non può essere modificata da fatti sopravvenuti.

Quando una società cancellata può essere dichiarata fallita

Dalla lettura coordinata dei documenti emergono alcuni presupposti chiari per l’applicazione dell’art. 33 CCII:

  • cancellazione avvenuta da meno di un anno

  • insolvenza attuale presente alla data della pronuncia

  • persistenza di debiti rilevanti, soprattutto verso l’Erario

  • continuità soggettiva del legale rappresentante al momento della cancellazione

La sentenza ribadisce che la cancellazione non estingue i debiti, né elimina la responsabilità del cedente ex art. 2560 c.c., e che le cessioni d’azienda a valori simbolici richiedono particolare cautela, soprattutto quando seguite dall’estinzione dell’ente.

Implicazioni pratiche per imprenditori, liquidatori e professionisti

La decisione della Corte d’Appello di Torino offre alcune indicazioni operative di rilievo:

  • La cancellazione non è uno strumento idoneo ad evitare il fallimento. La fictio iuris consente al giudice di dichiarare l’insolvenza anche dopo l’estinzione.

  • Gli strumenti negoziali non sono accessibili dopo la cancellazione. Non è possibile presentare accordi di ristrutturazione, piani o concordati.

  • Le definizioni fiscali non sanano retroattivamente la crisi. Rateizzazioni e rottamazioni non incidono sulla valutazione del presupposto di insolvenza.

  • Le operazioni di cessione d’azienda devono essere attentamente valutate. Cessioni simboliche seguite da cancellazioni possono essere lette come tentativi elusivi.

FAQ

Una società cancellata può essere dichiarata fallita? Sì. È possibile dichiararne l’insolvenza entro un anno dalla cancellazione, in applicazione dell’art. 33 CCII.

La cancellazione elimina i debiti della società? No. I debiti sopravvivono e gravano ancora sulla società ai soli fini concorsuali, oltre alle responsabilità ex art. 2560 c.c.

Chi era legale rappresentante può impugnare la sentenza? Sì. La fictio iuris consente la legittimazione processuale del precedente legale rappresentante.

Si possono proporre accordi di ristrutturazione o concordati dopo la cancellazione? No. Sono sempre inammissibili se presentati da un imprenditore cancellato.

Le rateizzazioni o rottamazioni ottenute dopo la cancellazione evitano il fallimento? No. Sono irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’insolvenza.

Conclusione

La relazione tra società cancellata e fallimento continua a essere governata da un principio consolidato: l’estinzione non impedisce la dichiarazione di insolvenza, purché avvenga entro un anno. La fictio iuris ha un ruolo preciso e limitato: preservare l’efficacia del procedimento concorsuale, evitando che la cancellazione possa essere utilizzata come strumento elusivo.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1026/2025 conferma questo impianto, ribadendo che la cancellazione non elimina i debiti, non consente l’accesso agli strumenti negoziali e non neutralizza lo stato di insolvenza.


Codice Civile aperto sull’art. 33 CCII relativo alla fictio iuris, concetto centrale nel rapporto tra società cancellata e fallimento, su scrivania di studio legale.

 
 
 

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