Transfer Pricing: sconti commerciali ammessi nelle operazioni infragruppo e stop alle riqualificazioni sui servizi
- Federico Lione

- 15 dic 2025
- Tempo di lettura: 4 min
La CGT Lombardia n. 1703/2025 fissa nuovi paletti a favore delle imprese multinazionali
Nel contenzioso in materia di Transfer Pricing, uno dei temi più sensibili per i gruppi multinazionali riguarda la corretta qualificazione degli sconti applicati nelle operazioni infragruppo e il trattamento fiscale dei servizi intercompany.
Una recente e rilevante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (n. 1703/14/2025) è intervenuta in modo netto su entrambi i profili. La pronuncia assume particolare rilievo in ottica difensiva, ponendo un freno alle riqualificazioni automatiche dell’Agenzia delle Entrate fondate sulla sola natura “intercompany” delle transazioni.
Sconti commerciali e Transfer Pricing: il nodo della deducibilità
In tema di transfer pricing e sconti commerciali infragruppo, la sentenza affronta il profilo della deducibilità dei costi e della corretta determinazione del margine operativo.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indeducibilità, ai fini IRES e IRAP, di parte dei costi sostenuti da una società italiana per l’acquisto di prodotti dalla casa madre estera.
La tesi dell’Ufficio si fondava su una riqualificazione degli sconti applicati sulle forniture infragruppo:
gli sconti concessi dalla casa madre venivano considerati sconti finanziari e non commerciali;
di conseguenza, venivano esclusi dal calcolo del margine operativo utilizzato nell’analisi di comparabilità.
L’accusa faceva leva sul fatto che la società italiana operasse come distributore esclusivo, emettendo ordini solo a seguito delle richieste dei clienti finali. In tale contesto, secondo l’Amministrazione finanziaria, non vi sarebbe stata alcuna reale necessità economica di applicare sconti volti a stimolare le vendite.
La posizione dei giudici: prevale la logica di mercato
La CGT Lombardia ha accolto il ricorso della società, smontando la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria e confermando la legittimità degli sconti commerciali applicati nelle forniture infragruppo.
In particolare, i giudici hanno valorizzato una serie di elementi oggettivi:
Contrattualistica chiara esisteva un contratto che disciplinava espressamente l’applicazione degli sconti commerciali, senza alcun collegamento con i tempi di pagamento, escludendo così la loro natura finanziaria.
Allineamento ai prezzi di mercato i prezzi finali praticati risultavano coerenti con le quotazioni ufficiali di mercato.
Logica economica sottostante anche in presenza di un rapporto di distribuzione in esclusiva, gli sconti rispondono a finalità commerciali legittime, quali l’ampliamento delle quote di mercato.
La Corte afferma un principio di particolare rilievo:le società appartenenti a un gruppo multinazionale mantengono obiettivi e rischi imprenditoriali propri. L’Amministrazione finanziaria non può presumere automaticamente una deviazione dal valore normale per il solo fatto che l’operazione avvenga tra parti correlate.
Servizi intercompany: no alla riqualificazione in royalties
Il secondo aspetto centrale della sentenza riguarda il trattamento dei servizi intercompany (management fees, servizi amministrativi) e del distacco di personale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali prestazioni avrebbero comportato il trasferimento di know-how e competenze tecniche, configurando di fatto una cessione di beni immateriali (intangibles). Su questa base, l’Ufficio aveva disconosciuto il metodo Cost Plus adottato dal contribuente, pretendendo l’applicazione di royalties parametrate ai ricavi della casa madre.
Anche questa impostazione è stata integralmente respinta dalla Corte.
Il richiamo alle Linee Guida OCSE 2017
Nel motivare la decisione, la CGT Lombardia ha richiamato espressamente le Linee Guida OCSE 2017, evidenziando che i servizi contestati:
avevano natura amministrativa e di supporto (reporting, rappresentanza, attività organizzative);
non rientravano nel core business del gruppo;
non richiedevano l’utilizzo di beni immateriali unici o distintivi;
non comportavano l’assunzione di rischi significativi da parte del prestatore.
Tali caratteristiche sono pienamente coerenti con la nozione di servizi a basso valore aggiunto (low value adding services). In questo contesto, il metodo Cost Plus è stato ritenuto corretto e allineato ai valori di mercato, mentre la pretesa di applicare royalties è stata giudicata idonea a produrre risultati definiti dagli stessi giudici come “esorbitanti”.
Transfer pricing sconti commerciali infragruppo: conclusioni e impatti operativi per le imprese
La sentenza n. 1703/2025 della CGT Lombardia consolida alcuni pilastri fondamentali in materia di Transfer Pricing:
Divieto di automatismi La sola natura infragruppo delle operazioni non è sufficiente a giustificare rettifiche fiscali.
Centralità del contratto Accordi chiari e coerenti sugli sconti commerciali rappresentano una prima e decisiva linea di difesa.
Servizi a basso valore aggiunto I servizi di supporto non generano automaticamente royalties né trasferimenti di intangibles.
In un contesto di crescente attenzione dell’Amministrazione finanziaria sulle politiche di transfer pricing, questa pronuncia si pone come un riferimento autorevole per la corretta strutturazione delle operazioni infragruppo e per la difesa dei contribuenti in sede di verifica e contenzioso.
FAQ – Transfer Pricing e operazioni infragruppo
Gli sconti commerciali infragruppo sono sempre deducibili? Sì, purché rispondano a logiche economiche reali, siano previsti contrattualmente, non dipendano dai tempi di pagamento e risultino coerenti con i prezzi di mercato.
Un distributore esclusivo può ricevere sconti dalla casa madre? Sì. La sentenza chiarisce che la distribuzione in esclusiva non elimina l’esigenza commerciale di applicare sconti per ampliare le quote di mercato e mantenere l’allineamento ai valori di mercato.
Quando i servizi intercompany possono essere trattati come royalties? Solo quando implicano il trasferimento di beni immateriali unici o di know-how strategico ad alto valore aggiunto, con assunzione di rischi significativi.
Il metodo Cost Plus è corretto per i servizi infragruppo? Sì, quando i servizi hanno natura amministrativa o di supporto e rientrano tra i low value adding services secondo le Linee Guida OCSE.
L’Agenzia delle Entrate può riqualificare automaticamente le operazioni infragruppo? No. La sentenza ribadisce che non sono ammesse presunzioni automatiche basate esclusivamente sul rapporto infragruppo.




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