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Responsabilità dei sindaci: il controllo deve essere sostanziale. La Cassazione chiarisce i confini del concorso omissivo


Con l’ordinanza n. 24004 del 27 agosto 2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della responsabilità dei sindaci e sul ruolo dell’organo di controllo all’interno della società. La decisione offre un chiarimento di forte impatto pratico: il controllo non può essere solo formale, perché i sindaci rispondono anche a titolo di concorso omissivo quando la loro vigilanza non intercetta operazioni irregolari o prive di reale sostanza.

Il caso: un aumento di capitale basato su operazioni rivelatesi fittizie

La vicenda riguardava AD S.p.A., poi fallita. L'operazione contestata era un aumento di capitale sottoscritto dal socio Mo. tramite compensazione con un credito derivante dall’accollo del prezzo di un immobile acquistato dalla società.

Successivamente, il curatore aveva accertato che:

  • l’immobile non apparteneva realmente al venditore,

  • l’accollo risultava privo di effettiva consistenza,

  • l’imputazione a capitale era quindi sconnessa da un reale versamento.

Il collegio sindacale, secondo la Corte, aveva adottato un approccio meramente documentale, senza verificare la sostanza economica dell’operazione né l’effettivo adempimento degli impegni assunti dal socio.

I principi affermati dalla Cassazione

1. La vigilanza deve essere attiva e completa

Richiamando gli articoli 2403 e 2407 c.c., la Corte sottolinea che i sindaci:

  • devono vigilare sull’intera attività sociale,

  • devono agire con professionalità e indipendenza,

  • non possono limitarsi a verificare la regolarità formale dei documenti.

La tutela del patrimonio sociale – garanzia per i creditori – impone controlli effettivi, capaci di cogliere anomalie o operazioni potenzialmente dannose.

2. Le operazioni sul capitale richiedono un controllo sostanziale

In linea con i principi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il controllo sulle operazioni di aumento di capitale richiede la verifica:

  • delle delibere assembleari,

  • della documentazione che ne attua l’esecuzione,

  • della concreta regolarità dell’operazione, non limitata al piano contabile.

Nel caso esaminato, l’entità dell’importo e il ruolo dell’operazione nel bilancio avrebbero dovuto indurre i sindaci a un’analisi più approfondita.

3. Responsabilità dei sindaci e nesso causale: il criterio del “più probabile che non”

La responsabilità del sindaco, configurata come concorso omissivo nel fatto illecito altrui, sorge quando:

  1. vi è una violazione dei doveri di vigilanza,

  2. si è prodotto un danno per la società,

  3. è ragionevole ritenere che, con un controllo diligente, il danno si sarebbe potuto evitare o limitare.

Secondo la Corte, se i sindaci avessero rilevato l’anomalia dell’operazione:

  • si sarebbe potuto ricorrere alla nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.,

  • e avviare un’azione per il recupero del capitale sottoscritto ma non effettivamente versato.

Questo collegamento causale giustifica la conferma della loro responsabilità.

L'esito del giudizio

Due sindaci avevano rinunciato al ricorso, determinando l’estinzione del processo nei loro confronti. La Cassazione ha invece rigettato il ricorso dell’ultimo sindaco, confermando la condanna e ribadendo che la vigilanza deve essere esercitata con diligenza sostanziale, non meramente formale.


Perché questa sentenza è importante

La pronuncia rafforza un messaggio chiaro e ormai consolidato:

Il collegio sindacale non è un organo notarile ma un presidio di legalità e corretta amministrazione. La responsabilità sorge quando il sindaco non si attiva pur avendo il potere – e il dovere – di farlo.

Per le società e per chi ricopre ruoli di controllo, ciò implica maggiore attenzione:

  • alle operazioni straordinarie,

  • alle compensazioni in aumento di capitale,

  • alla coerenza sostanziale tra bilanci, documenti e operazioni economiche,

  • all’utilizzo tempestivo degli strumenti previsti dall’ordinamento, incluso l’art. 2409 c.c.

FAQ – Domande frequenti sulla responsabilità dei sindaci

1. Il sindaco risponde automaticamente per i danni subiti dalla società?

No. La Cassazione ribadisce che non esiste una responsabilità “automatica”. La responsabilità sorge solo se l’omessa vigilanza ha reso più probabile che non il verificarsi del danno.

2. Il controllo dei sindaci può limitarsi alla verifica della documentazione fornita dagli amministratori?

No. Il controllo deve essere sostanziale. I sindaci devono chiedere informazioni, approfondire operazioni anomale e valutare la coerenza economica degli atti societari.

3. Quali operazioni richiedono maggiore attenzione da parte dei sindaci?

Le operazioni che incidono sul patrimonio – come aumenti di capitale, accolli, compensazioni o acquisizioni rilevanti – richiedono un livello di vigilanza più approfondito.

4. Quando il sindaco può essere ritenuto concorrente omissivo nel fatto illecito dell’amministratore?

Quando la sua inerzia consente il compimento o il mantenimento di un’operazione irregolare e, se si fosse attivato, il danno sarebbe stato evitabile.

5. Se il socio non versa realmente l’aumento di capitale, quali sono i doveri dei sindaci?

Devono verificare l’effettività del versamento e, se emergono anomalie, attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento, incluso il ricorso al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.


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